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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

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Regno d'Italia 50 occorrenze

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

Disposizioni di procedura.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Ammissione alla procedura).

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

(Ammissione alla procedura).

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(Condizioni per l'ammissione alla procedura).

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(Domanda di ammissione alla procedura).

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Della cessazione della procedura fallimentare.

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Dell'amministrazione alla procedura di concordato preventivo.

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Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura

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(Amministrazione dei beni durante la procedura).

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(Dichiarazione del fallimento nel corso della procedura).

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Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150.

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Con la sentenza che risolve il concordato, il tribunale riapre la procedura di fallimento.

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La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4

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Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: 1) se nei termini stabiliti nella

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Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura.

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La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura del fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.

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Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento è chiusa.

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procedura di amministrazione controllata con decreto non soggetto a reclamo. Con lo stesso provvedimento: 1) delega un giudice alla procedura; 2) ordina la

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Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo

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Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio

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Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 e per la durata della procedura produce gli effetti stabiliti dagli articoli 167 e 168.

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Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.

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Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice

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Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo

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Il giudice procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile e fissa l'udienza innanzi al collegio entro i dieci giorni

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La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui

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Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del

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sostituisce nella procedura al creditore istante.

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della chiusura della procedura fallimentare appena vi siano disponibilità liquide.

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dell'art. 189 del codice di procedura civile.

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disposto dall'articolo 578 del codice di procedura civile.

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La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 dispone in conformità del secondo comma dell'art. 121. Si applicano inoltre le

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Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in

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Alle vendite di beni mobili od immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione

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disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.

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dichiarativa di fallimento alla chiusura della procedura, l'erario anticipa tali spese.

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E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei

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La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1

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Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art

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Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di

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dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.

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stabilito la cessazione della procedura. In tal caso il tribunale provvede con decreto pubblicato a norma dell'art. 17.

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Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del

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Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato

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vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

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cancelliere dà immediato avviso dell'avvenuta pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile.

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Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. Tuttavia essi conservano

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codice di procedura civile, il tribunale può ammettere provvisoriamente al passivo tutto o in parte il credito contestato.

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presentare un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura.

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il giudice provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.

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